RICHIESTA RATEIZZAZIONE BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER LE IMPRESE

Come aderire

13/04/2023

Pubblicato il 12 aprile 2023 in Gazzetta Ufficiale il DM 3 marzo 2023 – Modalità di presentazione delle istanze di rateizzazione delle bollette
La norma ha riconosciuto la facoltà per le imprese, con utenze collocate in Italia ad esse intestate, di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed) eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

A tal proposito, i fornitori sono obbligati a riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di richiedere tale rateizzazione, indicando i tempi e le modalità per presentare l’istanza.

È bene sottolineare che, dinanzi alla richiesta delle imprese e alle condizioni che si espliciteranno nel prosieguo, i fornitori saranno tenuti a presentare un’offerta di rateizzazione.
Giova altresì precisare che l’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022 (art. 1, del D.L. “Aiuti-quater”) e per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1, D.L. “Aiuti-ter”).
Il provvedimento in oggetto (art. 2) prevede che le imprese interessate ad ottenere la rateizzazione debbano presentare istanza all’attuale fornitore a mezzo PEC o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore:
- entro 15 giorni dall’emissione della bolletta;

- ovvero, per le bollette scadute (alla data del 3 marzo 2023), entro il prossimo 26 aprile (vale a dire entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM).

In caso di cambio fornitore tra il periodo di riferimento e quello per cui si richiede la rateizzazione, dovrà essere
l’attuale fornitore a verificare l’importo medio contabilizzato nel periodo di riferimento, acquisendo le relative
informazioni dai precedenti fornitori (art. 2, comma 3).
I richiedenti dovranno allegare all’istanza:
- copia delle bollette del periodo di riferimento (art. 2, comma 3);
- una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato, accompagnata dalla garanzia SACE (art. 2, comma 4, lett. a). Sul punto è bene ricordare che la norma primaria prevede che al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.a. sia autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia;
- una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza (art. 2, comma 4, lett. b). Tale dichiarazione dovrà altresì contenere un’apposita dichiarazione dell’impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi al quarto trimestre 2022 (art. 4, comma 8).
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore è tenuto a proporre all’impresa un piano di rateizzazione con espressa indicazione (i) dell’ammontare degli importi dovuti, (ii) dell’entità del tasso d’interesse eventualmente applicato, che non potrà superare il saggio d’interesse pari al rendimento dei BTP (buoni del Tesoro poliennali) di pari durata, (iii) del numero delle rate, da un minimo di 12 a un massimo di 36, con indicazione della data di scadenza di ciascuna di esse (art. 2, comma 5).
Entro 10 giorni dal ricevimento della suindicata proposta (art. 2, comma 6), l’impresa potrà esprimere l’adesione alla stessa, previa presentazione della seguente documentazione:
• contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui sopra;
• attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Infine, il Decreto prevede che l’impresa aderente decada dal beneficio del pagamento dilazionato (con obbligo di pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo residuo) in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione. In caso di mancato versamento di detto importo, il fornitore potrà procedere all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.