OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI PREZZI DEL CARBURANTE. AGGIORNAMENTI
Circolare del Ministero
12/07/2023
E’ stata pubblicata la Circolare 6 luglio 2023, n. 3729 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (allegata), con la quale si forniscono alcune indicazioni in relazione alle principali disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2023, relativamente alle modalità di comunicazione dei prezzi dei carburanti di cui all’articolo 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché alle caratteristiche ed alle modalità di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni dei prezzi medi di riferimento.
COMUNICAZIONE PREZZI AI CLIENTI
- l’obbligo è solo per il self service. Se non c’è va riferito al servito.
- facoltativa la doppia comunicazione (self + servito);
- entro otto giorni dall’ultima comunicazione se non ci sono state variazioni;
- il giorno prima o lo stesso giorno se prezzi in aumento o diminuzione.
PREZZI MEDI E CARTELLONI
- dal 1° Agosto il Ministero li pubblicherà ogni giorno ed entro le ore 08.30
- da venerdì 14 Luglio saranno disponibili sul sito mimit.gov.it le pagine di prova dei prezzi medi su rete autostradale e non autostradale
- dal 1° Agosto esposizione prezzi entro le ore 10.30
- la dimensione minima dei caratteri del cartellone è di 12 centimetri
- ordine crono dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl;
- esposizione in euro per litro;
- pari dimensioni per tutti i caratteri e fino alla terza cifra decimale;
- sul cartellone indicare almeno la dicitura Prezzi medi;
- installazione all’interno dell’area di rifornimento e nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di visibilità.
VIGILANZA E SANZIONI
- se l’attività di vendita è sospesa, non è sanzionato il mancato aggiornamento del cartello prezzo medio;
- solo se l’impianto effettua turno domenicale/festivo con il servito c’è l’obbligo di aggiornare il cartello prezzo medio. Nel giorno feriale recupero turno nessun obbligo;
- nessuna violazione se non si effettua la comunicazione se il servizio telematico del Ministero è inattivo e ciò sia noto sul sito Osservaprezzi;
- nessuna sanzione se il mancato aggiornamento del cartello se i prezzi medi non vengono pubblicati dal Ministero.
- in caso di mancata comunicazione e adeguamento dei cartelli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a 90 giorni. L'accertamento delle violazioni è effettuato dalla Guardia di Finanza. All'irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.
Si rimanda alla lettura della circolare del Ministero che potete scaricare sotto.
Si fa riserva di tempestive ulteriori comunicazioni