RISCHIO LEGATO AI DANNI DA CALORE E TUTELA DEI LAVORATORI
21/07/2023
In ragione delle condizioni climatiche registrate negli ultimi giorni, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito chiarimenti sulla tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori, finalizzata a fornire elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio.
L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico, poiché la prestazione lavorativa è esposta a particolari situazioni di vulnerabilità. Le mansioni maggiormente interessate sono quelle che comportano attività non occasionale all’aperto nei settori più esposti al rischio, quali i comparti marittimo e balneare.
Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono:
- gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00-17:00);
- le mansioni;
- le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).
Il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi (articolo 28, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione. Tra queste, possono richiamarsi quelle esposte nel decalogo INAIL - Worklimate (www.worklimate.it).