WELFARE AZIENDALE: CHIARIMENTI SULL'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA SINO A 3.000 EURO

Circolare dell'Agenzia delle Entrate

04/08/2023

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo l’innalzamento fino a 3.000 euro della soglia di esenzione dei fringe benefit che possono essere corrisposti dal datore di lavoro, anche ad personam, ai dipendenti con figli a carico.

Si tratta di quanto stabilito dall’articolo 40 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), rubricato «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro», che ha stabilito, per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Analogamente a quanto stabilito dall’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. Decreto Aiuti-bis) 2, il richiamato articolo 40 include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche “le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 40 del Decreto Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 2084, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

La suddetta sostituzione dei premi di risultato e degli utili, potenzialmente assoggettabili a imposta sostitutiva, con beni e servizi o somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche può avvenire solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la sostituibilità con benefit.

L’agevolazione, valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, e che può essere erogata anche ad personam, si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del  testo unico delle imposte sui redditi.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.

Come chiarito dal comma 2 del richiamato articolo 40, con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.

Il regime dell’articolo 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 59.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 40 stabilisce, infine, che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.

Nondimeno, l’Agenzia ritiene che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

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