REGOLAMENTO SUI BONIFICI ISTANTANEI
25/03/2024
Si informa che, nella Gazzetta Ufficiale dell'’Unione Europea del 19 marzo scorso, è stato pubblicato il Regolamento 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, in tema di bonifici istantanei in euro.
Il suddetto provvedimento introduce novità molto rilevanti con riguardo ai bonifici istantanei, una forma di pagamento, relativamente nuova, che ha un elevato livello di utilità potenziale con particolare riguardo ai corrispettivi dei beni e dei servizi di importo significativo. Il bonifico istantaneo, certamente, eroderà gli spazi di utilizzo degli assegni (circolari e non) e del bonifico standard, visto che l’accredito sul conto di chi riceve il pagamento si perfeziona in massimo 10 secondi, azzerando una serie di rischi che le suddette forme di pagamento “tradizionali”, in qualche misura, ancora incorporano. Anche in termini di costo il nuovo strumento è molto interessante e potrà esserlo ancora di più in virtù del fatto che questo servizio potrà essere erogato, oltre che dalle banche, da altri operatori presenti sul mercato.
L’obiettivo principale delle modifiche introdotte dal Regolamento 2024/886 è armonizzare e rendere più efficienti i pagamenti (anche transfrontalieri) all'interno dell'Unione Europea, stabilendo requisiti specifici applicabili ai bonifici istantanei in euro. Tuttavia, alcune delle norme in commento riguardano anche taluni requisiti applicabili a tutti i bonifici, per rafforzare le condizioni necessarie per una loro maggiore sicurezza e diffusione, nonché il corretto funzionamento e l'integrazione del mercato interno.
La definizione di bonifico istantaneo è dettata dall’art.1 del provvedimento in commento, che integra l’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 260/2012 stabilendo che si tratta di «un bonifico che è eseguito immediatamente, 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario». La stessa norma, laddove introduce l’articolo 5 bis al Regolamento (UE) n. 260/2012, precisa che il bonifico istantaneo va accreditato (previa verifica delle condizioni necessarie) sul conto di pagamento del beneficiario entro dieci secondi dal momento della ricezione dell’ordine di pagamento da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) del pagatore, 24 ore su 24, in qualsiasi giorno di calendario.
Viene conseguentemente regolamentato il processo che i PSP (sia del pagatore che del beneficiario) sono tenuti a seguire nel caso di ordine di pagamento di un bonifico istantaneo.
Inoltre, sempre il nuovo art. 5 bis, al comma 4, lett.a), dispone che tutti i PSP dovranno offrire ai clienti (gli Utilizzatori dei Servizi di Pagamento - USP) la possibilità di effettuare trasferimenti di fondi mediante bonifici istantanei, attraverso gli stessi canali tramite i quali possono impartire un ordine di pagamento per gli altri bonifici.
Per le motivazioni espresse nei considerando 15 e 16, con il chiaro intento di avere un mercato dei servizi di pagamento più integrato e concorrenziale, il regolamento innova aprendo il mercato dei bonifici istantanei anche agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica (molti dei quali già operano anche sul versante dei pagamenti elettronici via POS e wallet), tramite una serie di disposizioni. Anzitutto con il penultimo periodo dell’ultimo comma del citato articolo 5 bis, ma anche con le modifiche, dell’art.3, alla direttiva 2015/2366, sulle quali qui non ci dilunghiamo.
Sono poi previste misure specifiche per il servizio di pagamento in forma di bonifico istantaneo prestato da un PSP situato in uno Stato membro la cui moneta non sia l'euro.
Ai sensi del comma 6 del citato articolo 5 bis, un USP potrà fissare un limite individuale per stabilire l’importo massimo trasferibile - sia su base giornaliera che per singola operazione - mediante bonifico istantaneo. Sarà possibile poter modificare o revocare tali limiti individuali in qualsiasi momento, senza difficoltà e con effetto immediato.
Sempre il nuovo articolo 5 bis, ai commi 3 e 7, prevede espressamente la possibilità di impartire ordini di pagamento multipli nel quadro di un pacchetto di bonifici istantanei, fattispecie che assume particolare rilevanza per le imprese nel contesto dei pagamenti business to business.
Sul fronte dei costi, l’art.1 del Regolamento 2024/886, integrando il Regolamento n. 260/2012 anche con l’inserimento dell’articolo 5 ter, stabilisce che le eventuali commissioni applicate da ciascun PSP, ai pagatori e ai beneficiari, per l'invio e la ricezione di bonifici istantanei, non sono superiori alle commissioni applicate dal medesimo PSP per l'invio e la ricezione di altri bonifici non istantanei forniti con le stesse caratteristiche. Questa “indifferenza di costo”, molto probabilmente, spingerà verso un maggiore utilizzo dei bonifici istantanei – la cui esecuzione è anche programmabile nel tempo – rispetto a quelli tradizionali. RACCOMANDIAMO DI VERIFICARE I COSTI CON LA PROPRIA BANCA.
Altro aspetto di rilievo, fondamentale per la diffusione di qualsiasi strumento di pagamento, è la sicurezza. Sul punto, con riguardo a tutti i bonifici in euro, istantanei e non, interviene sempre l’art. 1 del provvedimento in commento, integrando il Regolamento n. 260/2012 con l’articolo 5 quater. Esso stabilisce che i PSP dovranno offrire agli USP un servizio di verifica immediata (dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che gli sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico) dell’identità del destinatario al quale il pagatore intende inviare un bonifico, senza costi aggiuntivi. Qualora i PSP non dovessero prestare in maniera corretta il servizio di verifica e ciò determinasse un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, essi dovranno rimborsare immediatamente al pagatore l'importo del bonifico.
Sempre in tema di sicurezza, viene prevista una serie di misure per impedire la disposizione di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate e per congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti di pagamento.
Nel caso di violazioni delle disposizioni introdotte dal Regolamento, è previsto che le sanzioni – inflitte dalle autorità competenti degli Stati nazionali - siano effettive, proporzionate e dissuasive. Viene pertanto definito, integrando il Regolamento n. 260/2012 con l’articolo 5 quinquies, l’apparato sanzionatorio.
L’articolo 1, comma 4, del Regolamento 2024/886 sostituisce l’articolo 15 del Regolamento n. 260/2012 prevedendo un monitoraggio periodico dell’efficacia dell’apparato normativo, attraverso apposita relazione presentata dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all’ABE. Va rimarcato che tale relazione contiene anche una valutazione circa «l'andamento delle commissioni per i conti di pagamento nonché per i bonifici nazionali e transfrontalieri e i bonifici istantanei in euro e nella valuta nazionale degli Stati membri la cui moneta non è l'euro» sicché «i PSP segnalano alle loro autorità competenti il livello delle commissioni per i bonifici, i bonifici istantanei e i conti di pagamento».
Il nuovo regolamento, entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE ed è consultabile tramite il presente link.