ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI DI LAVORATORI AUTONOMI (COMMERCIANTI, ARTIGIANI ETC.)

Ecco a chi spetta e come ottenerlo.

17/06/2021

Il Governo con il decreto legge 8 giugno 2021 n.79 è intervenuto adottando alcune misure di efficacia immediata e durata transitoria, dirette a fornire un sostegno concreto alla genitorialita' per lavoratori autonomi, ovvero commercianti e artigiani.

Il decreto legge da un lato prevede il potenziamento degli assegni al nucleo familiare e dall’altro introduce per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo detto “assegno ponte” destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare già in essere.

Tali misure sono previste in via temporanea, a partire dal mese di luglio e sino al 31 dicembre 2021. Mentre dal gennaio 2022 cambieranno: importi, soggetti beneficiari e nuove domande.

ASSEGNO TEMPORANEO o “ponte”

L’assegno è rivolto a tutte le famiglie con figli minori di età, che non abbiano i presupposti per ricevere gli assegni familiari (come i lavoratori autonomi, es. commercianti e artigiani).

REQUISITI

Per accedere a tale beneficio, è necessario che il nucleo familiare abbia congiuntamente i seguenti requisiti:

a)    il richiedente deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
  1. b)    essere in possesso di un ISEE in corso di validità applicato alle prestazioni agevolate rivolte ai minori ed inferiore a 50 mila euro annui.

L’assegno viene determinato in base alla tabella di cui all'allegato 1 da scaricare sotto, del decreto, dove sono individuate le soglie ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, in base al numero complessivo di figli minori presenti nel nucleo.
Inoltre se il nucleo è composto da più di due figli:

  • l'importo per ciascun figlio minore viene aumentato del 30%,
  • per ciascun figlio minore con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Esclusivamente per le domande presentate dal 1° luglio ed entro il 30 settembre 2021, verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il nostro Patronato è a vostra disposizione per informazioni e richieste scrivere a enasco.nu@enasco.it o telefonare al 0784 232804

La pratica per l'assegno sarà gratuita per i lavoratori autonomi associati a Confcommercio Nuoro Ogliastra.

Documenti allegati